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Meno COV, più benessere: e anche l’ambiente ringrazia

“Ecologico”, “sostenibile”, “biologico” … Adesso che l’attenzione all’ambiente è un tema di sempre più stringente attualità, questi aggettivi sono molto utilizzati: ma non necessariamente a proposito!

Questo accade in ogni settore: non fa eccezione quello delle vernici, ed è per questo che si sta imponendo con urgenza la necessità di fare chiarezza su falsi miti, claim e definizioni poco corrette.

In questo senso un argomento piuttosto delicato è rappresentato dai COV, ossia i composti organici volatili, che i produttori di vernici si impegnano costantemente a ridurre per assicurare una migliore qualità dell’aria. Con questo termine si identifica “qualsiasi composto organico con alta pressione di vapore a temperatura ambiente normale e un punto di ebollizione inferiore a 250 °C, che fa evaporare ed entrare nell’aria circostante un elevato numero di molecole”.

Il motivo principale per cui l’industria da tempo li sta riducendo consiste nel fatto che contribuiscono al riscaldamento globale. In presenza di luce solare, infatti, evaporando molto facilmente i COV possono reagire con gli ossidi di azoto creando ozono a livello del suolo e smog fotochimico, che a loro volta favoriscono l’inquinamento dell’atmosfera.

Il loro impiego è dunque regolamentato da una specifica direttiva, la 2004/42/CE, più nota come “direttiva vernici”; che si concentra sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in “talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la carrozzeria”. La finalità è prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono nella troposfera, ossia lo strato più basso dell’atmosfera terrestre.

La direttiva, dunque, definisce le specifiche tecniche di diverse pitture e vernici e prodotti per la carrozzeria, escludendo gli aerosol: va così a integrare il regolamento UE n. 1272/2008 in materia di etichettatura di sostanze e preparati chimici, e affida agli Stati membri la responsabilità di vendere esclusivamente prodotti dal contenuto di COV che non superi i limiti stabiliti in uno specifico allegato (variabili da 30 a 750 grammi/litro), oltre a essere conformi ai requisiti di etichettatura.

L’etichetta deve indicare:

  • la sottocategoria del prodotto e il pertinente valore limite di COV espresso in g/l;
  • il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all’uso.

Un allegato specifico elenca inoltre i valori limite di contenuto massimo di COV per i prodotti destinati alla carrozzeria.

Nelle pitture per interni, secondo la Direttiva, il contenuto di COV non può superare i 30 g/l, e questa informazione deve essere obbligatoriamente riportata in etichetta.

Nella scelta di queste ultime, è dunque importante prestare attenzione: le caratteristiche dei COV e la loro elevata tendenza a disperdersi, infatti, risultano nocivi, specie per le persone soggette ad allergie e irritazioni cutanee.

Una valida opzione è rappresentata dalle pitture all’acqua: formulate con leganti, additivi, diluenti, pigmenti e cariche, coniugano alla elevata capacità di mascherare il supporto la rapida essiccazione, la possibilità di essere diluite, l’emissione di poco odore e la facilità di applicazione. Rispetto ai prodotti a solvente, non presentano particolari pericoli per l’ambiente o per l’uomo: questo ne fa quindi una scelta affidabile e sicura.